Unioni Civili

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Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:

  • non essere sposati o parti di altra Unione Civile;
  • non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.);
  • non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.);
  • nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c. ).

Il cittadino straniero che vuole costituire un'Unione Civile in Italia deve essere in possesso di una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile. Le disposizioni transitorie della legge n° 76/2016 non danno specifiche indicazioni sul contenuto e sull'autorità competente all'emissione di tale dichiarazione. Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.
Come si richiede la costituzione dell'Unione Civile
La richiesta deve essere fatta esclusivamente tramite agenda online scegliendo giorno e orario.
Chi non può accedere all'agenda online, perché sprovvisto di collegamento internet, può rivolgersi di persona all' Ufficio Stato Civile in Corso Cardinale Rotelli, 21.
Dopo aver fissato attraverso l'agenda online giorno e orario è necessario, entro i tre giorni successivi, consegnare a mano l'apposito modulo compilato e firmato da entrambe le parti presso l’Ufficio Stato Civile in Corso Cardinale Rotelli, 21 (lun. – merc. - ven. 8:30 – 13:00 , lunedì e giovedì 15.30 - 17.30). Oltre al modulo, nella busta devono essere inserite le copie dei documenti d'identità delle parti, dei due testimoni e dell'interprete qualora previsto.
La busta può essere consegnata anche da persona diversa dagli interessati senza necessità di delega. Senza la consegna della busta, contenete la modulistica compilata e firmata e la copia dei documenti, l'Ufficio di Stato civile non può confermare l'appuntamento. L'ufficio di Stato Civile, dopo aver ricevuto il modulo in busta chiusa, procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma o il rigetto dell'appuntamento tramite e-mail o telefono.
Documentazione da consegnare

  • Copia fronte-retro di un documento d'identità valido degli sposi, dei testimoni e dell'eventuale interprete;
  • Per i cittadini stranieri dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile.


Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'Unione Civile le parti possono:

  • Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile.;
    Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione.
    Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni ( art.30 legge 218/2005).
  • Scegliere un cognome comune ( art.1 comma 10 legge 76/2016).
    La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio.
    Se si sceglie per un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome se diverso.

 

Servizio online: 
Riferimenti normativi: 
Legge n° 76 del 2016
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