Richiesta di Rateizzazione

La modulistica è disponibile sullo sportello telematico del cittadino nella sezione Rateizzazione del pagamento di un tributo per poter essere compilata ed inviata al Comune.

Art. 17 – Rateizzazione

(Regolamento comunale per la disciplina delle entrate)

  1. Il funzionario responsabile del tributo, il responsabile dell’entrata, il soggetto affidatario di cui all’art. 5, comma 3 del presente regolamento o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in seguito alla notifica di un avviso di accertamento esecutivo o di un accertamento esecutivo patrimoniale, emessi ai sensi dell’art. 1, comma 792, della L. 27/12/2019, n. 160, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di cinquantaquattro rate, fermo restando che l’importo minimo non può essere inferiore ad € 100,00.
  2. La rateizzazione può essere concessa solo al debitore che versi in condizioni di temporanea difficoltà ad adempiere. Si definisce in stato temporaneo di difficoltà il debitore che non è in grado di effettuare il versamento dell’intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma che può comunque far fronte all’onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo e sostenibile rispetto alla sua condizione economico-patrimoniale. A tal fine la richiesta di rateizzazione deve essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, facendo riferimento all’ISEE, alla situazione lavorativa, alla condizione familiare, alle disponibilità liquide o ad altri elementi in grado di comprovare le predette condizioni. Nel caso in cui l’importo dell’atto per quale si chiede la rateizzazione o il debito complessivo del soggetto persona fisica, nel caso in cui la richiesta si riferisca a più atti, siano superiori a € 25.000,00, in luogo della dichiarazione sostitutiva il richiedente deve comprovare lo stato di temporanea ed obiettiva difficoltà, allegando alla richiesta la certificazione relativa all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare o documentazione comprovante la situazione dei propri conti correnti, bancari o di deposito, la situazione finanziaria e patrimoniale o la condizione lavorativa. Nel caso si tratti di un soggetto diverso dalle persone fisiche, dovrà essere prodotta idonea documentazione che consenta la valutazione economico, patrimoniale e finanziaria dell’impresa anche producendo la documentazione richiesta dall’agente nazionale della riscossione per il rilascio di provvedimenti di rateizzazione eccedenti l’importo dallo stesso stabiliti, quale, ad esempio, il bilancio o gli indicatori previsti dal medesimo agente.
  3. Il numero massimo di rate mensili concedibili viene graduato in base all’importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:

Importo del debito

Numero max di rate mensili

Fino a euro 100,00

Nessuna rateizzazione

Da 100,01 euro a 500,00 euro

4

Da 500,01 a 1.000,00 euro

6

Da 1.000,01 a 3.000,00 euro

12

Da 3.000,01 euro a 6.000,00 euro

24

Da 6.000,01 euro a 12.000,00 euro

36

Da 12.000,01 euro a 25.000,00 euro

42

Oltre 25.000,00

54

  1. Il numero massimo di rate può essere elevato fino ad ulteriori 12 mensilità, qualora si sia in presenza di una situazione di grave difficoltà economica o sociale, debitamente comprovata tramite relazione dei servizi sociali del Comune.
  2. La rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi di mora di cui all’articolo 15, comma 4, nella misura vigente al momento della presentazione dell’istanza, che resta ferma per tutta la durata della rateizzazione. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza applicazione degli interessi. Resta ferma la decorrenza degli interessi prevista dal sopra richiamato art. 15, comma 4, del presente regolamento.
  3. Le rate possono essere determinate in forma fissa ovvero a quota capitale costante. La prima rata deve essere versata entro la fine del mese di ricezione del provvedimento di rateizzazione. Contestualmente devono essere versati gli interessi maturati prima della decorrenza del piano di ammortamento. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo alla scadenza della prima rata. In caso di presenza di situazioni particolari, da motivarsi all’interno della richiesta di rateizzazione, è possibile accordare periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile, fermo restando la sua durata massima.
  4. Nell’ipotesi di avviso di accertamento che preveda la riduzione dell’importo delle sanzioni in caso di adesione, l’importo della sanzione ridotta deve essere versato entro il termine per la presentazione del ricorso avverso l’avviso di accertamento. In questo caso la rateizzazione riguarderà l’importo residuo dell’avviso.
  5. La rateizzazione non può essere accordata se il debitore risulti moroso in relazione a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
  6. Qualora l’importo rateizzato sia superiore a € 25.000,00 la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da un soggetto iscritto negli elenchi dei soggetti bancari, assicurativi o intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. E’ facoltà del Comune valutare l’ammissibilità della garanzia prodotta. E’ facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori, in considerazione della specifica situazione del contribuente.
  7. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto affidatario dell’entrata o quello affidatario della riscossione può iscrivere ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono fatte salve comunque le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
  8. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il versamento della prima rata e, laddove richiesto, con il deposito della garanzia fideiussoria e la sua accettazione da parte del responsabile competente. In tale caso il debitore può richiedere la sospensione delle procedure cautelari già avviate, ferme restando le procedure esecutive già avviate alla data della richiesta di rateizzazione.
  9. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi, determina la decadenza dal beneficio di rateizzazione, salvo che non intervenga il pagamento entro 30 giorni dalla ricezione di apposito sollecito di pagamento. In caso di decadenza, l’importo residuo dovuto non può più essere rateizzato e il debito è riscuotibile tutto in unica soluzione.
  10. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile della gestione dell’entrata può prorogare la dilazione concessa per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di quarantotto rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 12.
  11. Nell’ipotesi in cui la riscossione coattiva dell’entrata sia stata già affidata all’agente della riscossione Agenzia delle entrate-riscossione ovvero a Riscossione Sicilia Spa, la disciplina di cui al presente articolo non si applica e la richiesta di rateizzazione deve essere presentata dal debitore all’agente della riscossione competente, secondo la disciplina prevista dall’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1972, n. 602.
  12. Restano ferme le eventuali norme speciali previste dalla legge o dai regolamenti comunali relative alla rateizzazione delle singole entrate.
  13. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 possono rateizzarsi secondo le regole previste dal presente articolo, per quanto compatibili, prevedendo comunque un numero massimo di rate, per importi maggiori di € 3.000,00, non superiore a 12 mesi. Non possono ulteriormente rateizzarsi gli avvisi bonari, rispetto a quanto eventualmente già dagli stessi previsto.

 

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