Pubblicazioni di matrimonio (rito civile)

Pubblicazioni di Matrimonio

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Per potere celebrare un matrimonio con rito civile, occorre fare richiesta di pubblicazioni presso il comune dove uno dei due futuri sposi è residente.
Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi, presso l'Albo Pretorio online.
Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi (180 giorni). Se è stata concessa dal Tribunale riduzione del termine di pubblicazione o dispensa della stessa, deve essere presentato il relativo decreto.
Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:

  • di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;
  • non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
  • maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
  • cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato.

Come richiedere le pubblicazioni per il rito civile
La richiesta deve essere fatta esclusivamente tramite agenda online.
Chi non può accedere all'agenda online, perché sprovvisto di collegamento internet, può rivolgersi di persona all' Ufficio Stato Civile in Corso Cardinale Rotelli, 21.
Dopo aver fissato attraverso l'agenda online giorno e orario i nubendi si presenteranno muniti di copia dei documenti d'identità delle parti, e gli altri eventuali documenti richiesti.
L'ufficio di Stato Civile, dopo aver ricevuto la documentazione, procede alla verifica dei requisiti e alla pubblicazione, avvisando tramite e-mail o telefono i nubendi della fine delle pubblicazioni.
Documentazione da consegnare all’atto delle pubblicazioni

  • Copia fronte-retro di un documento d'identità valido degli sposi, dei testimoni e dell'eventuale interprete.
  • Nulla osta o certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Consolato o Ambasciata estera in Italia per i cittadini stranieri. Il nulla osta deve essere legalizzato o presso la Prefettura dove ha sede l'Autorità diplomatica o presso la Prefettura di Perugia, sempre che non si tratti di Paese esente da legalizzazione. In mancanza del nulla-osta, o di certificato di capacità matrimoniale, occorre una sentenza del Tribunale Italiano. Le donne straniere che intendono contrarre matrimonio che non sia il primo, devono provare, con specifica indicazione sul nulla osta o con sentenza giudiziaria di divorzio, che il precedente vincolo matrimonio è stato sciolto da almeno 300 giorni (art. 89 codice civile);
Servizio online: 
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