A decorrere dall’anno 2016, le unità immobiliari abitative concesse in comodato dal possessore a parenti di primo grado beneficiano della RIDUZIONE del valore imponibile del 50%, purché siano soddisfatte, le seguenti condizioni:
L’agevolazione compete solo al possessore nei cui confronti si verificano tutte le condizioni sopra indicate.
Occorre precisare che nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alla pertinenza, a quest’ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per l'abitazione a cui è asservita, nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.