Sito del Comune di Corciano provincia di Perugia, regione Umbria, Italia

ICI

NOVITA’ PER L’ANNO 2011

Fissazione dei seguenti termini perentori
  • invio delle richieste di esenzione per gli immobili concessi in uso gratuito nell’anno 2011: 30/06/2012.

  • invio delle richieste di esenzione per gli immobili concessi in uso gratuito nell’anno 2010: 30/06/2011

Esenzione ici per l’abitazione principale e fattispecie assimilate

A norma dell’art. 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93 A DECORRERE DALL’ANNO 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9.
Per abitazione principale si intende, a norma dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 504/92, l’unità immobiliare nella quale il contribuente ha la sua residenza anagrafica, salvo prova contraria.
L’esenzione dall’ICI si applica inoltre, sempre fatta eccezione per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9:

Aliquote 2011

Per l’anno 2011 restano invariate tutte le aliquote previste per il 2010.

Calcolo Imposta

Determinazione della base imponibile e calcolo dell’imposta

Detrazione di imposta per l'abitazione principale

(Solo per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9)

Versamenti

L'IMPOSTA VIENE VERSATA IN DUE RATE:

  • L’ACCONTO deve essere versato ENTRO IL 16/06/2011 ed è pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 2010 (art. 10 del D.Lgs 504/92).

  • IL SALDO dal 01/12/2011 al 16/12/2011 da calcolare applicando le aliquote e le detrazioni vigenti per l’anno 2011 per tutto l’anno e detraendo l’importo versato in acconto.

Ravvedimento per pagamenti oltre la scadenza

- RAVVEDIMENTO per pagamenti oltre la scadenza
NB: Nel comune di Corciano sono vigenti misure di ravvedimento più favorevoli rispetto a quelle previste dalle norme di legge.

Dichiarazione ici

OBBLIGO: L’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI relativa alle variazioni intervenute nell’anno 2010 tiene conto della PARZIALE ABOLIZIONE dell'obbligo del disposto dell’art. 37, comma 53, del DL 223/2006, a seguito delle emanazione del Decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 18/12/2007.

Ravvedimento

ATTENZIONE: LE MISURE RIDOTTE PER IL RAVVEDIMENTO DELLE VIOLAZIONI COMMESSE DAL 01/02/2011 SONO AUMENTATE PER EFFETTO DELLA L. 220/2010
Omessa presentazione della dichiarazione ICI 2010 (per le variazioni verificatesi dal 01/01/2010 al 31/12/2010)

Norme Regolamentari

Si ricorda, inoltre, che il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili prevede, tra le altre, le seguenti norme:
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