Aliquote
Si riportano, di seguito, le aliquote del tributo stabilite dal Comune (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del 28/05/2012 e n. 74 del 25/10/2012).
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/05/2012
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 25/10/2012
Delibera del C.C. n.61 del 07/07/2005 per l'individuazione dei centri storici situati nel Comune di Corciano ( Zone A)
Allegato Delibera del C.C. n.61 - Corciano
Allegato Delibera del C.C. n.61 – Ellera - Chiugiana
Allegato Delibera del C.C. n.61 – Capocavallo
Allegato Delibera del C.C. n.61 – Castelvieto
Allegato Delibera del C.C. n.61 – Migiana
Allegato Delibera del C.C. n.61 – Mantignana
Allegato Delibera del C.C. n.61 – San Mariano
Allegato Delibera del C.C. n.61 – Solomeo
Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Condizioni per l’applicazione delle aliquote
A) Aliquota per l’abitazione principale e pertinenze: tale aliquota si applica alle seguenti casistiche:
a.1) abitazione principale (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011): ai fini dell’imposta municipale propria è abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
a.2) pertinenze dell’abitazione principale (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011): sono pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale (art. 817 cod civ.) a condizione che:
Pertanto, ad esempio, un contribuente che possiede 1 abitazione e 3 unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/6, pur se tutte destinate a servizio dell’abitazione, potrà considerarne pertinenza, ai fini dell’imposta municipale, solamente una. Le altre due dovranno scontare l’imposta con l’aliquota di base. Analogamente, un contribuente che possiede la sola abitazione principale, in cui non sono incluse unità pertinenziali, due garage distintamente accatastati nella categoria C/6, un fondo, accatastato in categoria C/2 ed una soffitta, accatastata nella categoria C/2, potrà considerare pertinenza solamente un garage ed il fondo o la soffitta.
Spetterà al contribuente individuare quale unità pertinenziale potrà beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale.
Se, invece, l’abitazione include al suo interno, ad esempio, una cantina accatastata unitamente all’abitazione medesima, il contribuente non può considerare pertinenza, ai fini dell’imposta, un’altra eventuale pertinenza accatastata separatamente nella categoria C2, alla quale dovrà applicare pertanto l’aliquota prevista per gli altri fabbricati.
Si evidenzia che, in ogni caso, affinché le unità immobiliari possano essere considerate pertinenza dell’abitazione principale devono sussistere tutti i requisiti previsti dall’art. 817 del codice civile. Pertanto, ad esempio, anche se il contribuente possiede l’abitazione principale ed un garage, distintamente accatastato, se quest’ultimo non è utilizzato al servizio dell’abitazione (perché, ad esempio, locato o concesso in comodato a terzi), non potrà beneficiare dell’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale;
a.3) abitazione assegnata al coniuge in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, comma 5-quinquies, D.L. 16/2012). In tale caso l’imposta è dovuta per intero dal coniuge assegnatario anche se non intestatario al 100% dell’abitazione, il quale, quindi, se residente anagraficamente e dimorante abitualmente nella stessa, potrà beneficiare dell’applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione (e relativa maggiorazione, se spettante);
a.4) abitazioni possedute da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011).
B) Aliquota unità immobiliari concesse in locazione con contratti a “canone concordato”: per poter usufruire dell’aliquota ridotta prevista per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell’art. 2 della L. 431/1998 il contribuente è tenuto a presentare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, a pena di decadenza, copia del contratto di locazione regolarmente registrato o apposita dichiarazione sostitutiva utilizzando i modelli predisposti dal Comune. Per l’anno 2012 la documentazione di cui sopra può essere presentata, fatta salva l’applicazione del termine precedente se più favorevole, entro il 31/12/2012;
Richiesta aliquota agevolata per i contratti a canone concordato
C) Aliquota per esercizi commerciali o pubblici esercizi ubicate nei centri storici:per poter usufruire dell’aliquota ridotta prevista per le unità immobiliari destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici, il contribuente deve presentare apposita richiesta all’ufficio tributi del Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU. Per l’anno 2012 la richiesta di cui sopra può essere presentata, fatta salva l’applicazione del termine precedente se più favorevole, entro il 31/12/2012;
Aliquota di base: l’aliquota di base si applica a tutti gli immobili imponibili diversi dai precedenti (altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni).
ATTENZIONE: entro il prossimo 10/12/2012, ai sensi dell’art. 13, commi 8 e 12bis, del D.L. 201/2011 con specifici DPCM lo Stato può modificare:
Si invita, pertanto, ad informarsi in merito ad eventuali modifiche prima di eseguire il versamento dell’imposta del mese di dicembre, consultando il sito internet comunale o il sito www.finanze.gov.it oppure contattando l’ufficio tributi del Comune
| Descrizione aliquota | Aliquote comunali (per il conteggio annuale dell’imposta – saldo dicembre) |
| Aliquota abitazione principale | 0,55% |
| Aliquota fabbricati rurali strumentali | Esenti |
| Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Regione Umbria a canone sociale | 0,76% |
| Unità immobiliari ad uso abitativo concesse dal soggetto passivo in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della Legge 09/12/1998, n. 431 e relative pertinenze | 0,76% |
| Unità immobiliari destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici (zone A), come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 07/07/2005 | 0,60% |
| Aliquota di base per tutti gli altri immobili | 1,06% |
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/05/2012
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 25/10/2012
Delibera del C.C. n.61 del 07/07/2005 per l'individuazione dei centri storici situati nel Comune di Corciano ( Zone A)
Allegato Delibera del C.C. n.61 - Corciano
Allegato Delibera del C.C. n.61 – Ellera - Chiugiana
Allegato Delibera del C.C. n.61 – Capocavallo
Allegato Delibera del C.C. n.61 – Castelvieto
Allegato Delibera del C.C. n.61 – Migiana
Allegato Delibera del C.C. n.61 – Mantignana
Allegato Delibera del C.C. n.61 – San Mariano
Allegato Delibera del C.C. n.61 – Solomeo
Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Condizioni per l’applicazione delle aliquote
A) Aliquota per l’abitazione principale e pertinenze: tale aliquota si applica alle seguenti casistiche:
a.1) abitazione principale (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011): ai fini dell’imposta municipale propria è abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
- come unica unità immobiliare: nel caso in cui più unità immobiliari siano utilizzate contemporaneamente come abitazione principale, solamente una potrà considerarsi ai fini del tributo abitazione principale, a scelta del contribuente;
- come unica unità immobiliare: nel caso in cui più unità immobiliari siano utilizzate contemporaneamente come abitazione principale, solamente una potrà considerarsi ai fini del tributo abitazione principale, a scelta del contribuente;
a.2) pertinenze dell’abitazione principale (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011): sono pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale (art. 817 cod civ.) a condizione che:
- siano classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7;
- nel numero massimo di 1 unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Pertanto, ad esempio, un contribuente che possiede 1 abitazione e 3 unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/6, pur se tutte destinate a servizio dell’abitazione, potrà considerarne pertinenza, ai fini dell’imposta municipale, solamente una. Le altre due dovranno scontare l’imposta con l’aliquota di base. Analogamente, un contribuente che possiede la sola abitazione principale, in cui non sono incluse unità pertinenziali, due garage distintamente accatastati nella categoria C/6, un fondo, accatastato in categoria C/2 ed una soffitta, accatastata nella categoria C/2, potrà considerare pertinenza solamente un garage ed il fondo o la soffitta.
Spetterà al contribuente individuare quale unità pertinenziale potrà beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale.
Se, invece, l’abitazione include al suo interno, ad esempio, una cantina accatastata unitamente all’abitazione medesima, il contribuente non può considerare pertinenza, ai fini dell’imposta, un’altra eventuale pertinenza accatastata separatamente nella categoria C2, alla quale dovrà applicare pertanto l’aliquota prevista per gli altri fabbricati.
Si evidenzia che, in ogni caso, affinché le unità immobiliari possano essere considerate pertinenza dell’abitazione principale devono sussistere tutti i requisiti previsti dall’art. 817 del codice civile. Pertanto, ad esempio, anche se il contribuente possiede l’abitazione principale ed un garage, distintamente accatastato, se quest’ultimo non è utilizzato al servizio dell’abitazione (perché, ad esempio, locato o concesso in comodato a terzi), non potrà beneficiare dell’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale;
a.3) abitazione assegnata al coniuge in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, comma 5-quinquies, D.L. 16/2012). In tale caso l’imposta è dovuta per intero dal coniuge assegnatario anche se non intestatario al 100% dell’abitazione, il quale, quindi, se residente anagraficamente e dimorante abitualmente nella stessa, potrà beneficiare dell’applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione (e relativa maggiorazione, se spettante);
a.4) abitazioni possedute da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011).
B) Aliquota unità immobiliari concesse in locazione con contratti a “canone concordato”: per poter usufruire dell’aliquota ridotta prevista per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell’art. 2 della L. 431/1998 il contribuente è tenuto a presentare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, a pena di decadenza, copia del contratto di locazione regolarmente registrato o apposita dichiarazione sostitutiva utilizzando i modelli predisposti dal Comune. Per l’anno 2012 la documentazione di cui sopra può essere presentata, fatta salva l’applicazione del termine precedente se più favorevole, entro il 31/12/2012;
Richiesta aliquota agevolata per i contratti a canone concordato
C) Aliquota per esercizi commerciali o pubblici esercizi ubicate nei centri storici:per poter usufruire dell’aliquota ridotta prevista per le unità immobiliari destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici, il contribuente deve presentare apposita richiesta all’ufficio tributi del Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU. Per l’anno 2012 la richiesta di cui sopra può essere presentata, fatta salva l’applicazione del termine precedente se più favorevole, entro il 31/12/2012;
Aliquota di base: l’aliquota di base si applica a tutti gli immobili imponibili diversi dai precedenti (altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni).
ATTENZIONE: entro il prossimo 10/12/2012, ai sensi dell’art. 13, commi 8 e 12bis, del D.L. 201/2011 con specifici DPCM lo Stato può modificare:
- l’aliquota di base del tributo;
- l’aliquota prevista per l’abitazione principale e la relativa detrazione d’imposta;
- l’aliquota da applicare ai fabbricati rurali strumentali ed ai terreni.
Si invita, pertanto, ad informarsi in merito ad eventuali modifiche prima di eseguire il versamento dell’imposta del mese di dicembre, consultando il sito internet comunale o il sito www.finanze.gov.it oppure contattando l’ufficio tributi del Comune
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