Sito del Comune di Corciano provincia di Perugia, regione Umbria, Italia

Versamenti

NB: Per effetto di detta disposizione la riduzione dell’aliquota spettante per l’abitazione principale potrà essere applicata solamente dal versamento del saldo, mentre l’acconto dovrà essere computato utilizzando l’aliquota vigente lo scorso anno. In ogni caso è facoltà del contribuente versare l’intera imposta dovuta per l’anno 2008 in unica soluzione entro il 16/06/2008: in tale caso potranno essere impiegate le aliquote vigenti nel 2008 (circ. Min Finanze n. 3/fl/2001).

L’importo della nuova ulteriore detrazione potrà essere invece già detratto a partire dalla rata del mese di giugno (risoluzione Ministero dell’Economia, DPF, n. 1/2008)

Casi Particolari: Immobili che cambiano destinazione nel corso del 2008 (es. immobile altra abitazione che diventa Abitazione Principale): occorre calcolare l’acconto in misura pari al 50% dell’imposta dovuta con le aliquote e detrazioni dell’anno precedente per la nuova fattispecie, cioè sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per le abitazioni principali del 2007. Nell'ipotesi di immobili ceduti nel corso dei primi sei mesi il contribuente può provvedere al versamento dell'imposta totale dovuta relativamente ai mesi in cui si è protratto il possesso nel corso dell'anno 2008, applicando le aliquote vigenti nel 2008, entro il termine per il versamento dell'acconto. Allo stesso modo nel caso di immobili acquisiti nel corso dei primi 6 mesi l’acconto può essere versato sulla base dell’imposta dovuta per i mesi intercorrenti tra quello di acquisto e la fine del primo semestre dell’anno, impiegando le aliquote e le detrazioni previste per l’anno 2008. Si ricorda che deve essere computato per intero il mese nel corso del quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

MODALITA’: Il versamento dell’imposta può essere effettuato avvalendosi di una delle seguenti modalità:

  1. Mediante bollettino di versamento postale intestato al Comune di Corciano – I.C.I. – Servizio Tesoreria - CCP num. 17319062. I bollettini saranno inviati direttamente al domicilio del contribuente e saranno, comunque, disponibili presso l’Ufficio Tributi del Comune ed i principali uffici postali operanti sul territorio comunale.
  2. Mediante modello F24;
  3. Mediante bollettino postale o versamento diretto all’Agente della Riscossione per la Provincia di Perugia EQUITALIA PERUGIA. Spa.

Modello F24 Compilabile in Pdf [.pdf, 502,80kb]

Il versamento deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

Nell’ipotesi in cui ci si avvalga del versamento a mezzo bollettino postale si ricorda che devono essere utilizzati i nuovi bollettini di versamento approvati con DM 03/04/2008, avendo cura di riempire tutti i campi richiesti. In detto modello, rispetto a quello utilizzato in precedenza, viene prevista l’indicazione della ulteriore detrazione statale.


VERSAMENTI CON IL MODELLO F24

E’possibile effettuare il pagamento dell’imposta anche utilizzando il modello F24. In tal caso il contribuente dovrà compilare il modello di versamento specificando, nella sezione ICI e altri tributi locali:
- Codice ente/Codice Comune: C990
- Ravv: Barrare nel caso di ravvedimento
- Immob variati: Barrare se ci sono state variazioni che comportano la presentazione della dichiarazione;
- Acc. Saldo: Barrare a seconda che si tratti di acconto o saldo (entrambe nel caso di versamento unico);
- Numero immobili: Indicare il numero delle unità immobiliari
- Codice tributo:

  • 3901 ICI abitazione principale
  • 3903 ICI Aree fabbricabili
  • 3904 ICI altri fabbricati
  • 3907 Sanzioni
  • 3900 Ulteriore detrazione

- Rateazione: Non compilare
- Anno d’imposta: Indicare l’anno di imposta di riferimento
- Importo a debito: Indicare l’importo relativo al codice tributo da versare
- Detrazione abitazione principale: indicare l’importo della detrazione comunale per l’abitazione principale
- Importo a credito: Per compensare l’ICI con l’F24 occorre utilizzare la procedura indicata dall’art. 13bis del regolamento comunale per la disciplina delle entrate.
Il modello può essere presentato per il pagamento presso gli sportelli bancari, postali o dell’agente per la riscossione.
E’ possibile utilizzare il modello F24 anche tramite internet.
- Indicazione dell’ulteriore detrazione per l’abitazione principale: in base alle indicazioni fornite dalla Risoluzione n. 154 del 15/04/2008 dell’Agenzia delle Entrate, l’importo dell’ulteriore detrazione spettante per l’abitazione principale deve essere indicato utilizzando il codice tributo 3900, nella colonna importi a credito compensati, unitamente al codice catastale del Comune dove è ubicata l’abitazione principale, nonché all’anno di imposta cui si riferisce il versamento. Tale codice tributo è utilizzabile solo se ci sono somme esposte per il medesimo comune e lo stesso anno nella colonna “importi a debito versati”, identificati dal codice 3901 e 3904.

ATTENZIONE: Nell’ipotesi in cui il contribuente si dimentichi di effettuare il versamento dell’acconto o del saldo entro le scadenze sopra specificate deve ricorrere alla procedura del RAVVEDIMENTO e non limitarsi a versare l’importo dovuto.

 

 

 
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