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Ravvedimento per pagamenti oltre la scadenza

Tardivo od omesso pagamento anno 2008
In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo il contribuente può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", pari al 30% dell’importo, se regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del Dlgs 472/97 e successive modificazioni).

Sanzione ridotta
- In tal caso, la sanzione "ordinaria" è ridotta:
- al 3,75% (1/8 dell'ordinaria 30%), se il versamento è eseguito entro il TERMINE DI SCADENZA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELL’ANNO 2008 (vale a dire ordinariamente per le persone fisiche entro il 30/06/2009 nel caso di consegna manuale della dichiarazione dei redditi o il 31/07/2009 nel caso di invio telematico della denuncia – salvo modifiche normative di detti termini).
- al 6% (1/5 dell'ordinaria 30%), se il versamento è effettuato oltre il termine precedente ma COMUNQUE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELL’ANNO 2009 (vale a dire ordinariamente per le persone fisiche entro il 30/06/2010 o il 31/07/2010).

Il versamento della sanzione "ridotta" deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, nonché a quello degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 3%, con maturazione giorno per giorno (quindi con l'applicazione degli interessi per ogni giorno di ritardo dalla scadenza fino al giorno di pagamento compreso). Il versamento della somma dovuta (tributo+sanzione+interessi) va eseguito mediante il medesimo modulo di pagamento utilizzato in sede di autotassazione. Per quanto concerne la compilazione di tale modulo, è utile ricordare che nello spazio riservato alle voci "Aree fabbricabili", "Abitazione principale" e "Altri fabbricati", il contribuente dovrà indicare gli importi corrispondenti al solo tributo (se dovuto). La somma da versare deve invece comprendere anche l'ammontare della sanzione "ridotta" e degli interessi di mora.

Il contribuente è tenuto a presentare all’ufficio tributi la comunicazione dell'avvenuta applicazione del ravvedimento. E’ possibile a tale fine utilizzare il modulo disponibile sul sito internet (www.comune.corciano.pg.it) o presso l’ufficio tributi del Comune, da restituire firmato con allegata copia del bollettino, dopo l’avvenuto pagamento.

ATTENZIONE:

• Il ravvedimento è possibile SOLO prima che il Comune contesti la violazione; una volta intervenuta la contestazione o comunque cominciate le procedure di accertamento la sanzione irrogata sarà del 30% e NON POTRA’ ESSERE PIU’ RIDOTTA.
• I Termini di ravvedimento sopra indicati, più ampi di quelli ordinariamente previsti dalla leggi vigenti, SONO VALIDI SOLO PER L’ICI DOVUTA AL COMUNE DI CORCIANO in virtù di apposite disposizioni regolamentari.

Tardivo o omesso pagamento dell’ICI anni 2006 e 2007

In virtù del disposto dell’art. 15 del vigente regolamento comunale ICI è possibile regolarizzare le violazioni di tardivo, parziale o omesso versamento dell’imposta per gli anni 2006 e 2007, alle stesse condizioni sopra indicate, entro le seguenti scadenze:
- Anno 2006: ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELL’ANNO 2007, con la sanzione ridotta del 6%;
- Anno 2007:
  • ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELL’ANNO 2007, con la sanzione ridotta del 3,75%
  • ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELL’ANNO 2008, con la sanzione ridotta del 6%.
NB: si ricorda che il tasso di interesse legale vigente fino al 31/12/2007 era il 2,5% ed il 3% dal 01/01/2008.

 
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