Sito del Comune di Corciano provincia di Perugia, regione Umbria, Italia

Norme Regolamentari

Valori aree edificabili: Con apposita deliberazione sono stati definiti i valori venali medi per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili. In base al disposto dell’art. 8 del Reg. Com. ICI, fermo restando che la base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale di comune commercio, i contribuenti che adotteranno tali valori venali medi ai fini del calcolo della base imponibile ICI delle aree edificabili per l’anno 2011, non saranno oggetto, per il medesimo anno, di ulteriori accertamenti da parte del Comune riguardanti il valore venale dell’area interessata. La tabella contenente i suddetti valori è riportata in allegato.I VALORI PER L’ANNO 2011 SONO STATI CONFERMATI NELLA MISURA VIGENTE PER L’ANNO 2010. (Tabella aree fabbricabili anno 2011).

Immobili utilizzati da Enti non Commerciali (ex art. 87, c. 1, lettera c), DPR 917/86 ora art. 73 c.2 let. c), DPR 917/86 nel testo vigente dal 01/01/2004): Sono esenti da ICI esclusivamente i fabbricati destinati ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive che oltre ad essere utilizzati dagli stessi, siano dagli stessi posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di locazione finanziaria. Si ricorda che per beneficiare dell’esenzione su detti fabbricati le predette attività non devono avere natura esclusivamente commerciale. I fabbricati precedenti sono, invece, comunque esenti se di proprietà di ONLUS.

Agevolazioni per particolari attività commerciali:
sono esenti dall’imposta gli esercizi di vendita ubicati in centri storici. Per beneficiare dell’esenzione, nell’ipotesi di unità immobiliari ubicate nei centri storici date in locazione a soggetti che li destinano ad esercizi di vendita, il proprietario dovrà presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di scadenza della prima rata, apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata dal locatario, attestante che il canone di locazione sia stato ridotto, rispetto a quello previsto per l’anno precedente, di un importo pari all’ICI esentata. Si ricorda che coloro che beneficiano di tale esenzione per la prima volta nell’anno 2011 dovranno presentare apposita dichiarazione ICI entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2011, così come nel caso in cui nel corso del 2011 vengono meno le condizioni per beneficiare dell’esenzione.

Fabbricati inagibili o inabitabili: La riduzione del 50% dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati, compete esclusivamente per quelli dichiarati tali con apposita ordinanza comunale e per quelli con uno stato di accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. I contribuenti che hanno diritto alla riduzione devono presentare apposita perizia o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. I fabbricati oggetto di ordinanza di sgombero per inagibilità totale o parziale, per effetto degli eventi sismici del settembre 1997, non sono soggetti ad ICI fino alla data di definitiva ricostruzione ed agibilità. Si rammenta che ai sensi dell’art. 5, c. 6 del D.Lgs 504/92 nel caso di interventi di recupero a norma dell’art. 3 let. c) d), e) DPR 380/2001 e non di semplici manutenzioni ordinarie o straordinarie, la base imponibile è data dal valore dell’area.

Compensazione: I contribuenti che dovessero trovarsi ad avere un credito ICI per effetto di versamenti effettuati in eccedenza o per altre cause possono, in luogo di richiedere il rimborso, avvalersi della compensazione. Per utilizzare tale procedura il contribuente deve presentare apposita istanza al Comune prima di eseguire la compensazione.

• La compensazione del credito è possibile SOLO DOPO che il Comune abbia comunicato FORMALMENTE l’esistenza e l’ammontare del credito e può essere eseguita con l’ICI dovuta al comune di Corciano:

  1. CON IL PRIMO VERSAMENTO ORDINARIO DELL’ICI scadente successivamente alla ricezione della comunicazione del Comune, nel caso in cui nella richiesta non sia stato specificato di volersi avvalere della compensazione in un versamento con scadenza successiva o con importi dovuti per avvisi di liquidazione e/o accertamento;
  2. CON IL VERSAMENTO ORDINARIO SUCCESSIVO indicato dal contribuente nella richiesta o CON IMPORTI DOVUTI PER AVVISI DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO se specificati dal contribuente nella richiesta.

• Se per qualunque causa il contribuente non effettui la compensazione con il versamento come sopra individuato deve darne comunicazione al Comune.
•  La compensazione è comunque possibile solo se richiesta entro i termini di decadenza previsti dalla legge per la presentazione della richiesta di rimborso


Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione i contribuenti possono consultare il sito internet del Comune di Corciano oppure rivolgersi all’Ufficio Tributi – presso il Centro Commerciale “La Galleria” di Ellera, piano primo - nel seguente orario:

  • lunedì 9-13/15.30-17.30
  • mercoledì 9-13
  • giovedì 15.30-17.30
  • venerdì 9-13

  • Telefono: 0755188257/249/231/269/268
    Indirizzo internet: http://www.comune.corciano.pg.it
    E-mail:tributi@comune.corciano.pg.it

 
Comune di Corciano. Corso Cardinale Rotelli n. 21 - 06073 CORCIANO (PG) - Tel. 075/51881 Fax 075/5188237 C.F. 00430370544