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Esenzione Ici per l'abitazione principale

A norma dell’art. 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93 A DECORRERE DALL’ANNO 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

Per abitazione principale si intende, a norma dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 504/92, l’unità immobiliare nella quale il contribuente ha la sua residenza anagrafica, salvo prova contraria.

L’esenzione dall’ICI si applica inoltre, sempre fatta eccezione per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9:

alle pertinenze dell’abitazione principale;

si ricorda che, a norma dell’art. 6 ter del vigente regolamento comunale ICI, si considerano pertinenze le unità immobiliari di categoria catastale C/2-C/6-C/7 destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione ed effettivamente utilizzate, ai sensi dell’art. 817 del cod. civ.

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi case popolari;

alle unità immobiliari possedute da coniugi non assegnatari in caso di separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che i medesimi non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado a norma dell’art. 6 del vigente regolamento comunale ICI e relative pertinenze;

alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

L’imposta sulle precedenti casistiche non deve essere corrisposta già dalla prossima scadenza del 16/06/2008. Pertanto, i contribuenti non possessori di altri immobili ancora soggetti all’imposta (es: altre abitazioni, aree edificabili, ecc.) che avessero già ricevuto i bollettini di versamento, non dovranno tenerne conto.

Nell’ipotesi in cui si fosse già provveduto al versamento della relativa imposta per l’anno 2008 per le casistiche divenute esenti è possibile richiedere il rimborso entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, presentando apposita domanda in carta libera all’ufficio tributi del comune, con allegata la copia della ricevuta di versamento o del modello F24.

Alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e assimilate appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 continua ad applicarsi l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale, nonché le relative detrazioni (fatta eccezione, relativamente a quest’ultime, per gli immobili concessi in uso gratuito).

Si comunica, inoltre, che non sarà più evidentemente necessario presentare la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 6 bis del regolamento comunale ICI per poter usufruire della maggiore detrazione di € 155,00, fatta salva l’ipotesi di contribuenti ancora tenuti al versamento dell’imposta per l’abitazione principale aventi i requisiti richiesti per il beneficio della maggiore detrazione.

I soggetti passivi che concedono in uso gratuito immobili nelle ipotesi di cui all’art. 6 del regolamento comunale ICI nel corso dell’anno 2008 sono invece tenuti a presentare l’apposita dichiarazione sostitutiva.

 

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