Sito del Comune di Corciano provincia di Perugia, regione Umbria, Italia

Esenzione ici per l’abitazione principale e fattispecie assimilate

  1. alle pertinenze dell’abitazione principale
    si ricorda che, a norma dell’art. 6 ter del vigente regolamento comunale ICI, si considerano pertinenze le unità immobiliari di  categoria catastale C/2-C/6-C/7 destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione ed effettivamente utilizzate, ai sensi dell’art. 817 del cod. civ.

  2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

  3. agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi case popolari (IERP);

  4. alle unità immobiliari possedute da coniugi non assegnatari in caso di separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che i medesimi non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

  5. alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado a norma dell’art. 6 del vigente regolamento comunale ICI e relative pertinenze;

  6. alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Ipotesi ancora soggette all’imposta:
  • Unità immobiliari destinate ad abitazione principale e assimilate appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze.A tali fattispecie continuano ad applicarsi l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale, nonché le relative detrazioni (fatta eccezione, relativamente a quest’ultime, per gli immobili concessi in uso gratuito).

  • Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
    In tale ipotesi, a condizione che l’unità immobiliare non sia locata, è possibile applicare l’aliquota agevolata deliberata dal Comune per le abitazioni principali ancora soggette all’imposta, nonché la detrazione prevista dall’art. 8 del D.Lgs 504/92.
 

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