Dichiarazione ici
La dichiarazione ICI deve essere presentata quando:
• GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA.
Le fattispecie sono quelle previste dal comma 1 dell’art. 8 e dal successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernenti
rispettivamente:
– i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
– i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.
Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista e sia in quello in cui si perde il relativo diritto;
• GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON È STATO UTILIZZATO IL MUI.
(Vedere istruzioni della dichiarazione ICI).
Si deve, inoltre, presentare la dichiarazione ICI nei casi in cui il comune NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI
NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.
A titolo di esempio :
• l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.
• l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
• l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile. In questi casi, nonostante che il
dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l’informazione relativa al valore dell’area deve essere
dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute,
poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.
Non deve, invece, essere presentata la dichiarazione ICI nel caso di alienazione di un’area fabbricabile, purché non sia mutato il
suo valore in comune commercio rispetto a quello dichiarato in precedenza;
• il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
• l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
• l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
• l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata
la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio.
Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o
non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;
• l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale
pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o
non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;
• l’immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;
• l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
• per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita,
interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di
acquisizione;
• l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente
contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio;
• l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure
per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA);
• è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto;
• è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non
dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
• l’immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
• le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma.
Nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per
conto di tutti i condomini;
• l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà).
L’art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha, infatti, stabilito che solo il pagamento dell’ICI deve essere effettuato
dall’amministratore del condominio o della comunione, mentre l’obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei
singoli soggetti passivi;
• l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione,
incorporazione o scissione;
• si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei
genitori).
• l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria;
• l’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa.
Per altre ipotesi si invita a contattare l’ufficio tributi.
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