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Detrazione di imposta per l'abitazione principale

L’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente è quella di dimora abituale dello stesso. Si ricorda che si
presume abitazione principale l’unità immobiliare di residenza anagrafica, salvo prova contraria (art. 8 D.Lgs 504/92)
.
Per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente non rientrante nell’esenzione, posseduta a titolo di
proprietà ovvero di diritto di usufrutto, uso od abitazione, compete la detrazione ordinaria (art. 8, comma 2, D.Lgs 504/92) o la
detrazione maggiore comunale;


DETRAZIONE ORDINARIA - Euro 103,29
spetta a tutti i contribuenti possessori di unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9, senza alcun
limite di reddito, per l’unità immobiliare adibita a dimora abituale (di residenza salvo prova contraria).


DETRAZIONE MAGGIORE di Euro 155,00
Spetta, in alternativa alla detrazione ordinaria, ai contribuenti il cui nucleo familiare Anagrafico, come risultante dallo Stato di
Famiglia, dispone di un reddito complessivo lordo come definito ai fini delle imposte dirette, per l’anno 2007, non superiore a
quello di seguito indicato:


cleo Familiare

Reddito Complessivo (Euro)

1 persona 9.297,00
2 persone 15.494,00
3 persone 18.077,00
4 persone 20.660,00
5 persone 23.243,00
6 persone 25.826,00
Per ogni componente aggiuntivo si somma al limite per 6 persone € 2.583,00.


I contribuenti che rientrano nei criteri sopra elencati dovranno presentare all'ufficio Tributi del Comune, entro il 31/12/2008, copia delle dichiarazioni dei redditi riferite all'anno d'imposta 2007 di tutti i familiari conviventi, oppure autocertificazione attestante il proprio reddito e quello del nucleo familiare nonché la composizione del nucleo familiare ai fini ANAGRAFICI, utilizzando il modello disponibile presso gli uffici comunali .
Per nucleo familiare si intende l’insieme dei soggetti residenti nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale
si usufruisce dell’incremento della detrazione, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico, alla data di scadenza della
prima o unica rata dell’imposta o, comunque, al 30 giugno dell’anno di imposizione.


N.B. Le detrazioni vanno calcolate in rapporto ai mesi di possesso. Nel caso di più contitolari dell’unità immobiliare, per i quali
la stessa sia abitazione principale, la detrazione va suddivisa in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.
L’ammontare della detrazione non può superare l’imposta dovuta per l’abitazione principale. E’ comunque possibile scomputare
l’eventuale eccedenza di detrazione rispetto all’imposta dovuta sull’abitazione principale dall’imposta dovuta sulle pertinenze
dell’abitazione principale.

 
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