Attivita' di acconciatore
I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l’abilitazione di cui all’art. 3 della L. 17/08/05 n. 174, sono tenuti, in alternativa:
a) a richiedere, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della predetta Legge, l’abilitazione professionale, in considerazione delle maturate esperienze professionali;
b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale;
c) a sostenere l’esame previsto dal comma 1 dell’art. 3 della legge.
Normativa di riferimento:
L. 14.02.63 n. 161, modificata dalla L. 23.12.70, n. 1142
Legge 17.08.05 n. 174
D.L. 31.01.2007, n. 7
Regolamento comunale
Procedura per apertura di nuovi esercizi: deve essere presentata al Comune la D.I.A. (dichiarazione inizio attività) almeno 30 giorni prima dell’apertura, e la C.I.A., (comunicazione di effettivo inizio di attività), al momento dell’effettiva apertura, facendo uso della modulistica predisposta e allegando la documentazione necessaria, elencata nella modulistica stessa.
Per i subingressi e altre modifiche, deve essere presentata comunicazione preventiva ricorrendo sempre all’apposita modulistica. Il subingresso è sempre concesso a condizione che l’interessato possieda i requisiti soggettivi necessari e che sia dimostrato l’effettivo trasferimento d’azienda.
Il subentrante può immediatamente iniziare l’attività dalla data di presentazione della denuncia (corredata della qualifica professionale idonea e dell’atto di cessione autenticato dal notaio e registrato) nel rispetto delle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie prescritte relativamente ai locali utilizzati.
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